ART. 10
- In ogni Provincia in cui siano presenti almeno 7 (sette) iscritti sarà costituito un Collegio Provinciale che elegge un Consiglio Provinciale
- Nelle Provincie ove non sia ancora costituito il Collegio Provinciale, potrà essere nominato un Referente Zonale, di nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, con compiti di promozione e di sviluppo dell’attività sul territorio, concordate con il Presidente Nazionale.
ART. 11
- L’assemblea degli iscritti della Provincia si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
- L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria -anche in videoconferenza e con le modalità di cui al precedente art. 1. – quando lo ritenga necessario il Consiglio Provinciale a maggioranza di voti dei presenti o anche su richiesta, fatta da almeno un terzo degli iscritti della Provincia, indirizzata al Presidente Provinciale.
- Il Segretario Nazionale o il Presidente Nazionale possono richiedere in qualunque momento al Presidente Provinciale la convocazione di un’assemblea provinciale su specifici argomenti. In questo caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 7 (sette) giorni e tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione con obbligo del Presidente Provinciale di trasmettere l’avviso di convocazione al Segretario Nazionale e al Presidente Nazionale.
- Decorsi 7 (sette) giorni dalla richiesta, ove il Presidente Provinciale non provveda alla convocazione il Segretario Nazionale o il Presidente Nazionale possono procedere personalmente alla convocazione, sempre nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all’art. 13. anche in videoconferenza e con le modalità di cui al precedente art. 1.-
ART. 12
- Il Consiglio Provinciale è formato dai Consiglieri Provinciali eletti ai sensi dell’art. 18, fra i quali il Consiglio elegge, secondo le stesse modalità previste dall’art. 16, il Presidente Provinciale, il Vice Presidente Provinciale vicario e il Segretario Provinciale.
- Non possono assumere cariche in ciascun Consiglio Provinciale più di un affiliato e/o affiliante in reti di franchising o più di un socio operanti nella medesima società d’intermediazione, con esclusione di consorzi, società o gruppi espressamente autorizzati dal Consiglio Nazionale.
ART. 13
- L’Assemblea Provinciale è convocata per la prima volta dal Segretario Nazionale e quindi in seguito dal Presidente Provinciale a mezzo di comunicazione trasmessa con la modalità ritenuta più consona e idonea allo scopo (raccomandata a.r., e-mail, pec, ecc.) da recapitarsi agli iscritti almeno 7 (sette) giorni solari prima della data fissata e deve essere inviata contemporaneamente anche al Presidente Nazionale.
- L’avviso di convocazione deve indicare giorno, ora e luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- Il Presidente Provinciale successivamente senza ritardo e comunque nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall’assemblea, deve trasmettere al Segretario Nazionale copia del processo verbale delle delibere assembleari.
- I verbali aventi ad oggetto l’approvazione dei bilanci ed i bilanci medesimi dovranno essere trasmessi nel termine di cui al comma precedente al Segretario Nazionale.
ART. 14
- Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli iscritti, in regola con il versamento delle quote.
ART. 15
- L’assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto a partecipare.
- L’Assemblea si riunisce validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
- L’Assemblea delibera a maggioranza.
- Di ogni Assemblea è redatto un processo verbale, sottoscritto dal Presidente Provinciale e dal Segretario Provinciale. Copia del verbale deve essere trasmessa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni, a cura del Presidente Provinciale, al Segretario Nazionale e al Presidente Nazionale. Per la stesura del verbale ci si dovrà avvalere di un sistema di registrazione. La conservazione dei file dovrà avvenire a cura del Segretario Provinciale fino 90 (novanta) giorni dall’approvazione del verbale. Il verbale viene redatto in sintesi e pertanto non contiene argomenti ripetitivi e/o discussioni interlocutorie. In caso di integrazioni, rettifiche e/o contestazioni si potrà confrontare il testo del verbale con la registrazione.
- Nel caso in cui il Presidente Provinciale, senza giustificato motivo, non provveda a quanto previsto dal comma precedente, il Segretario Nazionale, o il Presidente Nazionale, provvederà a richiamare ufficialmente il Presidente Provinciale con comunicazione da inviarsi anche a tutti i Consiglieri Provinciali, invitandolo alla trasmissione dei verbali nel termine di 7 (sette) giorni sotto pena di decadenza dalla carica. I verbali sono salvati a cura del Segretario Nazionale su “Piattaforma AIR” e consultabili previa motivata richiesta da inoltrare alla Segreteria Nazionale,
- Nel caso in cui il Presidente Provinciale non adempia a quanto richiestogli, salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari del caso nei suoi confronti, il Consiglio Direttivo vagliata la questione, né delibererà la decadenza dalla carica.
- Nel caso di cui al comma precedente il Consiglio Provinciale provvederà all’elezione del nuovo Presidente con espresso divieto di rielezione del Presidente decaduto per il periodo immediatamente successivo.
ART. 16
- L’Assemblea procede alle votazioni per alzata di mano.
- Il numero degli astenuti non viene calcolato agli effetti della votazione.
- Le votazioni che hanno ad oggetto la elezione a cariche sociali e questioni relative a persone, iscritti e non, si svolgono a scrutinio segreto.
- Nelle votazioni aventi ad oggetto nomine, incarichi, cariche sociali, a parità di voti risulterà eletto il più anziano di iscrizione alla AIR.
- Le votazioni devono svolgersi a scrutinio segreto ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli intervenuti all’Assemblea.
- Nelle Assemblee Provinciali non sono ammesse deleghe.
ART. 17
L’ASSEMBLEA ORDINARIA:
- Elegge i Consiglieri Provinciali.
- Discute e delibera sulle attività e i programmi del Consiglio Provinciale.
- Nell’ambito della propria autonomia amministrativa e fiscale approva il bilancio consuntivo e preventivo.
- Determina, su proposta del Consiglio Provinciale, e su approvazione del Consiglio Nazionale, la misura di eventuali contributi straordinari rispetto alla quota di iscrizione fissata in sede nazionale.
- Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla chiusura dell’Assemblea Nazionale, elegge i consiglieri nazionali in ragione di un consigliere ogni 40 iscritti (art. 23), secondo le stesse modalità previste all’art. 16.
- Designa i Delegati effettivi e supplenti all’Assemblea Nazionale.
- Il Presidente Provinciale e il Segretario Provinciale non possono votare sul bilancio consuntivo e non si considerano ai fini delle maggioranze previste.
ART. 18
- Il CONSIGLIO PROVINCIALE è composto in misura di un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) consiglieri, determinato dalla delibera dell’assemblea e con le modalità previste all’art. 16 e dura in carica 3 (tre) anni.
- Il Consiglio Provinciale, nella sua prima seduta, convocata, entro 30 (trenta) giorni dallo svolgimento dell’Assemblea, dal Segretario Nazionale, secondo le modalità previste all’art. 13, elegge al suo interno e con le stesse modalità di cui all’art. 16, il Presidente Provinciale, il Vice Presidente Provinciale Vicario e il Segretario Provinciale che durano in carica, come il Consiglio stesso, 3 (tre) anni.
- I Consigli Provinciali dovranno essere rinnovati entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell’Assemblea Nazionale.
- Il Segretario Provinciale svolge anche le funzioni di Tesoriere. Il Tesoriere apre, chiude e opera sui conti correnti bancari congiuntamente al Presidente Provinciale. Potrà essere riconosciuto un potere di firma disgiunto che sarà regolamentato secondo modalità e termini decisi dal Consiglio Provinciale.
- Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario Provinciale venissero a mancare, gli eletti in loro sostituzione dureranno nella carica fino al completamento del mandato del Consiglio Provinciale.
- Il Consiglio Provinciale potrà conferire deleghe, agli stessi consiglieri o ad associati non facenti parte del Consiglio Provinciale, per lo svolgimento di particolari attività settoriali.
- Non può essere eletto ad assumere cariche in ciascun Consiglio Provinciale più di un affiliato e/o affiliante in reti di franchising, più di un iscritto ad altre associazioni, più di un socio operante nella medesima società di intermediazione, con esclusione di consorzi, società o gruppi espressamente autorizzati dal Consiglio Nazionale.
- Nel caso di elezione di più affiliati e/o affilianti, più di un iscritto ad altre associazioni o di più di un socio operante nella medesima società, farà parte del Consiglio Provinciale colui che avrà riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di iscrizione alla Associazione.
ART. 19
Il Consiglio Provinciale, oltre a svolgere gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto:
- Attua gli indirizzi generali delineati dall’Assemblea Nazionale, dal Consiglio Nazionale;
- Promuove autonomamente in sede locale, nell’ambito dei suddetti indirizzi generali, iniziative per il raggiungimento degli scopi associativi;
- Conferisce delega agli stessi Consiglieri o altri associati nei settori che riterrà maggiormente opportuni in linea con quanto determinato dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Nazionale.
- Predispone la relazione annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti;
- Dà esecuzione alle delibere assembleari;
- Delibera sulla richiesta di nuove iscrizioni;
- Provvede, secondo la gravità delle violazioni accertate, all’ammonizione, censura, sospensione e a richiedere al Collegio dei Probiviri l’espulsione degli iscritti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 5;
- Il Consiglio Provinciale provvede al compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di quelli di straordinaria amministrazione non riservati all’Assemblea;
- Nomina Commissioni di studio e di lavoro per problemi tecnici, legali e tributari. Tali Commissioni possono collaborare fra loro ed eventualmente, su espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale, con altre similari non espresse dall’Associazione;
- Designa i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organizzazioni locali a cui la AIR sia interessata a partecipare per il perseguimento dei propri fini;
- Fornisce mozioni ed istanze al Segretario Nazionale affinché lo stesso le sottoponga al Consiglio Direttivo.
ART. 20
- Il Presidente Provinciale convoca, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale, un’Assemblea Provinciale con all’ordine del giorno la nomina dei Delegati Provinciali effettivi e supplenti che potranno partecipare con diritto di voto all’Assemblea Nazionale.
- La nomina dei Delegati Provinciali avverrà nella misura massima di 100 (cento) unità in rappresentanza di tutti i Collegi Provinciali AIR. I delegati saranno quantificati proporzionalmente fra il numero dei soci ordinari, garantendo almeno un delegato per ogni Collegio Provinciale Costituito oltre al Presidente Provinciale – Possono svolgere le funzioni di Delegato anche i Consiglieri Nazionali uscenti in tal caso ciascun Delegato esprimerà tanti voti pari al numero degli associati che rappresenta oltre al suo.
- Per ogni Delegato effettivo dovrà essere nominato un Delegato supplente, che parteciperà all’Assemblea Nazionale nel caso di indisponibilità del Delegato effettivo.
- L’indisponibilità del Delegato effettivo si manifesta con espressa dichiarazione dell’interessato o con la sua assenza al momento dell’inizio dei lavori congressuali.
- Il Segretario Provinciale dovrà inviare alla Segreteria Nazionale copia del verbale relativo alla nomina dei delegati nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale.
ART. 21
- Il Consiglio Provinciale si riunisce – a discrezione del Presidente Provinciale all’occorrenza anche in videoconferenza- in seduta ordinaria almeno ogni 90 (novanta) giorni e in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Presidente Provinciale o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
- L’avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente Provinciale, deve essere recapitato ai destinatari a mezzo di comunicazione trasmessa con la modalità ritenuta più consona (PEC, mail, WhatsApp, telegramma o altro strumento idoneo ecc.), almeno 7 (sette) giorni solari prima della data fissata per le riunioni ordinarie e almeno 5 (cinque) giorni solari prima della data fissata per le riunioni straordinarie. Deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l’ordine del giorno.
- Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
- Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente Provinciale o di chi ne fa le veci.
- Delle riunioni è redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Provinciale. Per la stesura del verbale ci si potrà avvalere di un sistema di registrazione. La conservazione dei file dovrà avvenire a cura del Segretario Provinciale fino 90 (novanta) giorni dall’approvazione del verbale. In caso di integrazioni, rettifiche e/o contestazioni si potrà confrontare il testo del verbale con la registrazione.
- Copia del verbale a cura del Presidente dovrà essere inviata entro 15 (quindici) giorni al Segretario Nazionale e al Presidente Nazionale.
- In caso di omissione nella trasmissione dei verbali si applica l’art. 24 del presente Statuto.
ART. 22
- I componenti del Consiglio Provinciale che senza giustificato motivo non partecipino, nell’anno solare a due riunioni consecutive del Consiglio Provinciale, sono dichiarati decaduti dalla carica dal Presidente Provinciale.
- Qualora, per qualsiasi ragione, un componente eletto del Consiglio venga a mancare, a questi subentra il primo dei non eletti e qualora questo criterio non possa essere applicato subentra nella carica il più anziano di iscrizione.
- Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare i due terzi o più dei componenti del Consiglio, il Presidente Provinciale, il Consigliere più anziano in carica o almeno il 10 (dieci) per cento degli iscritti possono indire un’Assemblea Straordinaria.
- Nel caso di mancata convocazione dell’Assemblea entro 30 (trenta) giorni, i poteri consiliari vengono assunti dal Segretario Nazionale.